19 Marzo 2024
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Carlotta Viara |

In Germania, una recente proposta di legge (la Hundeverordnung = norma sui cani) rende obbligatorio, per i padroni, portare a spasso i propri amici a quattro zampe almeno due volte al dì. Durata minima di ogni uscita: un’ora. Per un totale di due ore al giorno di “aria fresca”.

La eco del disegno di legge (contenente, tra le altre statuizioni, anche il divieto delle catene) si è propagata fino a noi … tra più cinofili d’Europa.

Ma a che punto siamo, in tema, in Italia?

Meno figli, più animali domestici: questo, in sintesi, il bilancio generale.

Si stima che siano circa sei milioni le famiglie di connazionali che ospitano un cane, considerato, a tutti gli effetti, parte integrante del nucleo (al punto che, da tempo, se ne ipotizza  l’inserimento nello stato di famiglia).

Tendenza in continua crescita, che sta soppiantando il rivale esercito dei gattofili, “fermo”, in leggera flessione, a quota quattro milioni.

Sostentamento, cure veterinarie, esercizio fisico sono gesti naturali, che, per alcune loro “applicazioni” concrete, sono previsti dalla legge 281 del 1991 nonché da norme regionali ed ordinanze comunali.

In particolare, la legge citata istituisce l’anagrafe canina e stabilisce l’applicazione, sul lato sinistro di Fido, di un microchip recante il codice identificativo.

Il che, tradotto in termini pratici, significa che il proprietario deve registrare il proprio cucciolo, entro il secondo mese di vita, presso l’anagrafe canina del comune di residenza.

La rintracciabilità del pet è comunque garantita dal microchip.

Quanto agli aspetti penalmente rilevanti, l’abbandono è punito dall’art. 727 del codice penale: «Chiunque abbandona animali domestici è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro ».

Rimanendo sempre in argomento di condotte abiette, i maltrattamenti sono disciplinati dagli artt. 544 bis e ter c.p., che contemplano ingenti multe e, nei casi più severi, la reclusione: si tratta di reati perseguibili d’ufficio.

Dal 2011 è inoltre in vigore il divieto di  taglio di orecchie e coda a meri fini estetici, con una multa, per i trasgressori, fino a 30.000 euro.

Cosa accade, invece, quando è Mister Bau a “fare danno” per troppa esuberanza?

In base all’art. 2052 del codice civile, la responsabilità ricade sul padrone o su chi lo ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito: dimostrazione che, sul piano processuale, è complicatissima.

Dal 2009 è poi vigente l’ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica: il proprietario (cui è fatto obbligo di tenere con sè una museruola durante le passeggiate) è responsabile dei danni cagionati dal cane a cose e/o persone, anche quando quest’ultimo è stato affidato ad altri: si configura cioè una sorta di responsabilità oggettiva: ecco perché sono sempre più diffuse le polizze assicurative a copertura dei sinistri.

Si segnala infine che la possibilità di seppellire le ceneri di Fido nella propria tomba è, ad oggi, ammessa solo in Lombardia, ma è fortemente auspicabile che anche le altre regioni ne seguano l’esempio.

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