19 Maggio 2024
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di Renato Rolla | Presidente ANCoS TorinoIl sistema politico di questo nostro meraviglioso Paese riesce a mantenere viva la memoria dei cittadini ponendo raramente la parola “fine” alle questioni più disparate sulle quali delibera. Assistiamo a una continua modifica di norme e a un infinito perpetrarsi della loro entrata in vigore, in modo da tenere desta l’attenzione dei destinatari delle stesse. È il caso di certificati medici per lo svolgimento delle attività sportive e di defibrillatori.

Doktor und PatientIl Decreto del Ministro della Salute 24/04/2013 disciplina la certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale, nonché le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici. Il Ministero, con una nota del 16/06/2015 e un’integrativa del 28/10/2015, invitava il CONI a distinguere le diverse tipologie di tesseramento,per determinare l’esistenza o meno dell’obbligo della certificazione sanitaria. Il CONI, con la circolare 10/06/16, ha elencato tre tipologie di tesserati: quelli che svolgono attività sportive regolarmente, quelli che svolgono attività sportiva che non comporta impegno fisico, quelli che non svolgono alcuna attività sportiva

Per la prima categoria è rimasto invariato l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, mentre per la terza non sussiste alcun obbligo di certificazione sanitaria. Tale specifica deve essere espressa all’atto del tesseramento, con un’apposita categoria istituita dal soggetto tesserante. Le modifiche riguardano la seconda categoria: il 2° co. dell’art. 2 del D.M. citato prevede l’obbligo di controlli medici periodici, con esclusione per i soggetti elencati al 5° co. dello stesso art. 2, cioè per i praticanti di alcune attività con assente o ridotto impegno cardiovascolare.

teca-per-defibrillatore-per-tp_3786791259708547054fNegli scorsi mesi su Ecograffi abbiamo già parlato dell’obbligo di dotazione ed utilizzo da parte di società sportive e A.S.D. dei defibrillatori semiautomatici, previsto dallo stesso D.M. citato. Il termine per l’adempimento era di 30 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il Ministero della Salute ha ora differito il termine di altri sei mesi, al fine di completare l’attività di formazione degli operatori che andranno ad utilizzare detti strumenti.

Stante la scadenza del termine nel pieno del periodo estivo, ci attendiamo l’ennesimo rinvio.

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