
Certificati medici e defibrillatori, attenzione alle nuove scadenze
— 30 Giugno 2016di Renato Rolla | Presidente ANCoS Torino | Il sistema politico di questo nostro meraviglioso Paese riesce a mantenere viva la memoria dei cittadini ponendo raramente la parola “fine” alle questioni più disparate sulle quali delibera. Assistiamo a una continua modifica di norme e a un infinito perpetrarsi della loro entrata in vigore, in modo da tenere desta l’attenzione dei destinatari delle stesse. È il caso di certificati medici per lo svolgimento delle attività sportive e di defibrillatori.
Il Decreto del Ministro della Salute 24/04/2013 disciplina la certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale, nonché le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici. Il Ministero, con una nota del 16/06/2015 e un’integrativa del 28/10/2015, invitava il CONI a distinguere le diverse tipologie di tesseramento,per determinare l’esistenza o meno dell’obbligo della certificazione sanitaria. Il CONI, con la circolare 10/06/16, ha elencato tre tipologie di tesserati: quelli che svolgono attività sportive regolarmente, quelli che svolgono attività sportiva che non comporta impegno fisico, quelli che non svolgono alcuna attività sportiva
Per la prima categoria è rimasto invariato l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, mentre per la terza non sussiste alcun obbligo di certificazione sanitaria. Tale specifica deve essere espressa all’atto del tesseramento, con un’apposita categoria istituita dal soggetto tesserante. Le modifiche riguardano la seconda categoria: il 2° co. dell’art. 2 del D.M. citato prevede l’obbligo di controlli medici periodici, con esclusione per i soggetti elencati al 5° co. dello stesso art. 2, cioè per i praticanti di alcune attività con assente o ridotto impegno cardiovascolare.
Negli scorsi mesi su Ecograffi abbiamo già parlato dell’obbligo di dotazione ed utilizzo da parte di società sportive e A.S.D. dei defibrillatori semiautomatici, previsto dallo stesso D.M. citato. Il termine per l’adempimento era di 30 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il Ministero della Salute ha ora differito il termine di altri sei mesi, al fine di completare l’attività di formazione degli operatori che andranno ad utilizzare detti strumenti.
Stante la scadenza del termine nel pieno del periodo estivo, ci attendiamo l’ennesimo rinvio.
Inserito da:
Related Articles
-
-
-
Insegnare Educazione Fisica di Paolo Moisè
9 Aprile 2022 -
-
Lo sport, un rifugio bellissimo
25 Novembre 2021
fuorisacco
☀️ #OndatediCalore
— 31 Luglio 2022Livelli di rischio, cosa fare Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione Livello 1 –…
Video & TV
Antropos – ViverSano 2022
lo scaffale
Storia del mare Alessandro Vanoli
— 30 Luglio 2022Una storia del mare. Che racconti la geologia, gli uomini delle coste, le scoperte, le navi, le guerre, i miti…
-
IN COLLABORAZIONE
-
noi parliamo di…
#LaSalute 10 ottobre acido ialuronico acqua alimentazione Ambiente Animali antonella frontani antropos appendino cambiamenti climatici carlotta viara Cinema circonomia clima co2 coronavirus covid covid19 Ecograffi Ecologia economia circolare enpa environment Festival giorgio diaferia inquinamento italia jazz legambiente pandemia pd piemonte Po prevenzione rete7 ricerca Salone del Libro salute Sanità sostenibilità sport torino vas virus
Lascia un commento