15 Maggio 2024
Share

Le norme che ci interessano sono le seguenti, con la precisazione che valgono per la zona gialla:

Art. 4 co. 1: a decorrere dal 26/04/2021, è consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con consumo al tavolo, esclusivamente all’aperto, sia a pranzo che a cena, nel rispetto dei limiti orari degli spostamenti (coprifuoco alle ore 22.00).

Art. 4 co. 2: a decorrere dal 01/06/2021, tale attività è consentita, solo a pranzo, e, comunque, dalle ore 5.00 alle ore 18.00, anche al chiuso, con consumo al tavolo.

Per entrambe le disposizioni, vige il rispetto delle Linee guida e Protocolli adottati dalle Regioni.

Art. 5 co. 1: a decorrere dal 26/04/2021, sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico, anche all’aperto, svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt., sia per gli spettatori che per il personale. La capienza non può superare il 50% di quella massima autorizzata con il limite massimo di 1.000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e 500 spettatori per quelli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Art. 5 co. 2: a decorrere dal 01/06/2021, le disposizioni sovra esposte valgono, altresì, per gli eventi e le competizioni a livello agonistico, per gli sport individuali e di squadra, riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli EPS, dalle DSA e dagli organismi sportivi internazionali.

In questi casi, la capienza non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata, con i limiti massimi sovra indicati (1.000 e 500 spettatori, a seconda se all’aperto o al chiuso).

Sono possibili interventi modificativi, anche prima del 01/06/2021, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica.

Vale, anche per le situazioni testè esposte, il rispetto delle Linee guida e dei Protocolli adottati a livello regionale.

Art. 6 co. 1: a decorrere dal 15/05/2021 sono consentite le attività delle piscine all’aperto.

Art. 6 co. 2: a decorrere dal 01/06/2021 sono consentite le attività delle palestre.

Art. 6 co. 3: a decorrere dal 26/04/2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, con interdizione dell’uso degli spogliatoi.

Anche in questi casi, vale il discorso del rispetto delle Linee guida più volte citate.

In ordine al gioco delle carte, tale punto sarà oggetto di una specifica mail in quanto il provvedimento esaminato non ne fa menzione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *