19 Aprile 2024
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LE MISURE IN VIGORE IN ITALIA

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 marzo 2022, in conseguenza del perdurante rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore. Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui.

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi.

Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui). È possibile cliccare qui per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.

In caso di spostamenti, in Italia o all’estero, si raccomanda di scaricare la App IMMUNI.

GREEN PASS

Con successive disposizioni, le Autorità italiane hanno stabilito anche l’introduzione del Green Pass “base” o Certificato verde digitale Covid-19 o Certificato Covid Digitale UE o certificato equivalente (*), rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione o test molecolare o antigenico (in questo caso, con una validità limitata a 48 ore), come requisito per avvalersi di una serie di servizi a partire dal 6 agosto o dal 1 settembre 2021. 

Inoltre, nel dicembre 2021, sul territorio nazionale è stato introdotto il cosiddetto “Green Pass Rafforzato”, che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione e che è necessario per accedere ad alcuni servizi e ai mezzi di trasporto. Il certificato di vaccinazione rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale con vaccino autorizzato dall’EMA è considerato dall’Italia come equivalente per l’uso sul territorio nazionale. Il certificato di guarigione emesso da autorità straniere è considerato equivalente a quello italiano, per uso sul territorio nazionale, solo se emesso dalle autorità competenti di Canada, Giappone o Stati Uniti.  

In merito al Green Pass Rafforzato, si raccomanda un’attenta consultazione sia delle FAQ disponibili sul portale dedicato, sia della tabella predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riassume le attività per le quali è sempre necessario, anche in base alla fascia di rischio della propria regione.

USO DEL GREEN PASS RAFFORZATO

DISPOSIZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE, ADOTTATE CON DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221 E CON DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 229

Dal 1 febbraio 2022, le certificazioni rilasciate a seguito di completamento del ciclo vaccinale e le certificazioni di guarigione (Green Pass da vaccinazione o guarigione), in Italia, hanno una validità di sei (6) mesi, come stabilito all’art. 3 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221. 

Fino al 31 marzo 2022, gli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuano, a campione, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri.  In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorniove necessario presso i «Covid Hotel», previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

In Italia, fino al 31 gennaio 2022, è obbligatorio indossare la mascherina (di qualsiasi tipo) anche all’aperto.

Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, l’accesso a:

  • Alberghi e altre strutture ricettive, ivi inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti;
  • Mezzi di trasporto pubblico solo sul territorio nazionale (aerei per voli nazionali, treni sul territorio nazionale, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie)
  • Convegni, congressi, sagre, fiere;
  • Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
  • musei e mostre o altri luoghi della cultura;
  • centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento;

è consentito solo ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato. Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

L’obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli (e in generale ai trasporti) internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma – Milano).

Chi effettua un transito in Italia provenendo dall’estero e con destinazione fuori dall’Italia (es. Francoforte – Roma – Atene) non è soggetto all’obbligo di Green Pass Rafforzato, purché non lasci l’area transiti dell’aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, salvo deroghe, è necessario presentare un tampone negativo all’imbarco per l’Italia, in base alla disciplina prevista dall’Ordinanza 14 dicembre 2021 e quindi in base all’Elenco cui appartiene il Paese di provenienza ed è inoltre necessario conformarsi alla normativa del Paese di destinazione finale. 

Il Green Pass Rafforzato non è richiesto inoltre in caso di transito dall’Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera (es. da Nizza a Genova in auto per imbarcarsi per Tangeri) o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all’estero. In questo caso, è necessario seguire esclusivamente le disposizioni del Paese di destinazione. 

Inoltre, fino al 31 marzo 2022, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sul suolo nazionale(inclusi treni, traghetti e aerei), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, nelle sale teatralisale da concerto, sale cinematografichelocali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Fino al 31 marzo 2022, la consumazione di cibi e bevande al banco o al tavolo, al chiuso (dal 10 gennaio 2022 anche all’aperto), nei servizi di ristorazione, è consentita solo a coloro che sono dotati di Green Pass Rafforzato (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o una sola dose di vaccino a seguito di guarigione). Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Fino al 31 gennaio 2022, sono sospese le attività di sala da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per maggiori informazioni, si raccomanda l’attenta lettura del DL 221/2021 e del DL 229/2021.

Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all’Elenco di Paesi di interesse. 

(*) Le caratteristiche necessarie affinché una certificazione rilasciata da Autorità sanitarie estere sia considerata “equivalente” a una certificazione italiana o UE sono di norma indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposita circolare, a fronte di provvedimenti governativi. Al momento, l’Italia riconosce come equivalenti, per l’uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE, come indicato nell’Ordinanza 22 ottobre 2021, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021. Non tutte le certificazioni riconosciute come equivalenti per l’uso sul territorio nazionale sono anche valide anche per l’ingresso dall’estero (ad esempio, certificati che attestino di aver ricevuto solo la prima di due dosi di vaccino, come indicato nei paragrafi precedenti). Inoltre, dal 23 settembre 2021, il Ministero della Salute italiano ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza – sul territorio nazionale – di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere. Si tratta, in particolare, di:

  1. vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  2. Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  3. R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  4. Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale.

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (anche rafforzato), senza necessità di scaricare esattamente quest’ultimo. Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.  Attenzione: l’equivalenza dei vaccini menzionati ai punti precedenti da 1 a 4 vale solo ai fini della fruizione di servizi sul territorio nazionale, non per l’ingresso in Italia dall’estero. 

La normativa in merito al Green Pass, ivi incluse le Circolari del Ministero della Salute, è disponibile qui.  (Fonte Viaggiare Sicuri)https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

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