23 Aprile 2024
Dora Mercurio | Fanno discutere le motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha "bocciato" il referendum eutanasia.
Share

Dora Mercurio

Liberi fino alla fine. Questo è lo slogan che ha accompagnato per mesi i tanti italiani che si sono impegnati nella campagna referendaria per la legalizzazione dell’eutanasia. Una frase che non è solo un motto, ma un desiderio, quello di vedere riconosciuto il diritto alla vita inteso anche diritto a scegliere come morire.

Lo slogan è stato trasformato in una battaglia referendaria che con il suo 1.2 milioni di firme raccolte ha superato ogni aspettativa.

Eppure, nonostante una buona fetta della popolazione abbia chiesto a gran voce di permettere a tutti gli italiani di esprimersi su una questione che coinvolge davvero tutti, la corsa referendaria è stata fermata ancora prima di poter marcare la scheda elettorale. Perché?

Prima di addentrarsi nella questione è necessario fare due premesse.

L’eutanasia in Italia

Per eutanasia si intende “l’uccisione di un soggetto consenziente in grado di esprimere la propria volontà di morire”. La definizione è della Federazione Cure Palliative.

Nel nostro ordinamento giuridico l’eutanasia è vietata in forma attiva, cioè nel caso in cui si somministrino direttamente farmaci eutanasici alla persona che ne fa richiesta. È permessa invece, sotto forma di rifiuto alle cure con sospensione dei trattamenti di sostegno vitale.

L’eutanasia attiva è punita dall’articolo 579 del codice penale che la definisce come “omicidio del consenziente”.

L’articolo 580 dello stesso codice punisce invece l’“aiuto al suicidio”, cioè persegue chi aiuta una persona a procurarsi la morte in modo autonomo, anche se è la persona stessa a assumere la sostanza eutanasica.

Con la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/Dj Fabo si è aperto un piccolo spiraglio. Non è più punito chi aiuta una persona a prendere il farmaco eutanasico per procurarsi la morte se ci sono alcune condizioni. La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, assolutamente intollerabili e che, seppur tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, resti capace di prendere fino alla fine decisioni libere e consapevoli.

Questa sentenza però se da un lato permette a chi ha ancora un margine di autonomia fisica di morire, esclude tutti coloro che per le proprie condizioni fisiche non sono in grado di assumere il farmaco (ad esempio chi non ha la mobilità nelle braccia).

Il caso Trentini, deciso dalla Corte d’Assise di Massa, ha poi ampliato l’interpretazione della condizione “tenuto in vita da mezzi di sostegno vitale”, applicandolo non solo a macchinari medici, ma anche alle cure, alle terapie stesse e l’accudimento.

Con la legge 219/2017 in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento si è inoltre consentita con il così detto Testamento Biologico “l’eutanasia passiva” cioè la possibilità per il paziente di rifiutare le cure e l’accanimento terapeutico.

Cos’è il referendum abrogativo

L’articolo 75 della Costituzione stabilisce che 500.000 cittadini o 5 Consigli regionali, possono proporre a tutto il corpo elettorale la cancellazione (abrogazione),totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”.

Una volta raccolte, le firme, autenticate da pubblico ufficiale, vengono depositate in Corte di Cassazione che provvederà alla conta, e ne controllerà la regolarità e il corretto abbinamento ai certificati elettorali trasmessi dai Comuni di Residenza su richiesta dei comitati promotori.

Dopo questo passaggio la Corte di Cassazione definisce il quesito che verrà scritto sulla scheda elettorale in modo da rendere il più comprensiva possibile per i cittadini l’oggetto del referendum.

Dalla Cassazione il referendum “passa” alla Corte Costituzionale per il giudizio di ammissibilità: la Corte in questa fase deve verificare che l’argomento possa essere votato dai cittadini. Infatti esistono tre tipologie di leggi che non possono essere votate tramite referendum: le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

La Corte Costituzionale quindi in questa fase non è chiamata a decidere nel merito della questione (cosa che può fare dopo l’entrata in vigore della legge), ma semplicemente deve fare un “controllo tecnico”.

Dopo questo passaggio il referendum può essere votato e la legge verrà abrogata se è raggiunto il quorum di partecipazione, ossia se ha partecipato alla votazione (recandosi al seggio, ritirando e consegnando la scheda) la maggioranza degli aventi diritto di voto.

Nel corso del tempo, la Corte Costituzionale ha “ampliato” la forbice dei requisiti inserendo dei “criteri di ammissibilità” come ad esempio la chiarezza, l’omogeneità, il contenuto non costituzionalmente necessario.

Cosa riguardava il Referendum Eutanasia

Il referendum eutanasia riguardava la parziale abrogazione dell’articolo sull’omicidio del consenziente (il 579 del codice penale).

Con il referendum si chiedeva di non punire la condotta chi cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui, ma tenendo ancora in vigore la parte dell’articolo che prevede la punibilità per chi commette il fatto contro:

un minore;

una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, suggestione o inganno

Tecnicamente quindi il quesito lasciava intatte le tutele per le persone vulnerabili e conservava i presupposti determinati con la “sentenza Cappato” (patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili e capace di prendere decisioni libere e consapevoli).

La decisione della Corte Costituzionale

Martedì 15 febbraio la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario.

Il dispositivo della sentenza non è ancora stato pubblicato, ma in un comunicato stampa la Consulta – altro nome con cui si indica la Corte costituzionale – ha dichiarato che l’inammissibilità è data dal fatto che se il referendum avesse avuto esito positivo, e quindi ci fosse stata la cancellazione della parte dell’articolo 579, dal restante testo non sarebbe stata garantita la tutela minima che la Costituzione dà alla vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.

Il dibattito politico. La conferenza stampa del presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato e la risposta dei promotori

La decisione della Corte Costituzionale ha suscitato parecchie polemiche, ma ancora di più le ha suscitate la conferenza stampa del presidente Amato.

In primo luogo nella decisione della Corte ha avuto un ruolo determinante l’uso dell’espressione “referendum sull’eutanasia” nel corso della campagna di raccolta firme. Questa espressione, secondo Amato, poteva destare nei votanti (e quindi anche nei firmatari del referendum) la convinzione che si trattasse di un referendum sull’eutanasia mentre invece, il quesito referendario riguardava l’omicidio del consenziente.

Secondo la Corte si è trattato quindi di una “incapacità tecnica” da parte dei promotori del referendum nello scrivere il quesito che avrebbe potuto confondere chi si sarebbe recato alle urne.

Il quesito però era stato definito dalla Corte di Cassazione in base “all’iter di controllo” che viene fatto dalla Corte stessa e riportato sui fogli di raccolta firme che di fatto recitavano: “Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente). Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “si applicano” “?”

Altra motivazione data da Amato è che «l’articolo nella sua nuova formulazione avrebbe finito per legittimare l’omicidio del consenziente ben al di là dei casi per cui ci si aspetta che l’eutanasia possa aver luogo. Tutti i casi nei quali una persona che non è malata, non è terminale, che non è in condizioni di sofferenze intollerabili, per altre ragioni decide di porre fine alla sua esistenza, da’ un consenso e trova qualcuno che provvede. Casi che stanno al di fuori della relazione medica e del mondo eutanasico».

Ma il quesito referendario avrebbe mantenuto in vigore la parte dell’articolo che prevede la punibilità per chi commette il fatto contro un minore, una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti.

Giusta o sbagliata che sia la decisione della Corte Costituzionale, le parole del presidente Amato lasciano sicuramente dubbi, incertezze e molta amarezza. Molto dure le reazioni dei promotori che in conferenza stampa hanno criticato pesantemente le parole di Amato, rispondendo alle accuse di mancanza di competenza e tecnicismo.

Secondo Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni capofila tra i promotori del referendum “ascoltare la conferenza stampa di Amato ha dato la certezza di elementi di valutazione politica, perché è stata una conferenza stampa politica. Sono stati dati giudizi che minano la credibilità, la reputazione dei comitati di promozione del referendum ai quali è stata attribuita l’incapacità tecnica di scrivere i quesiti e anche l’accusa sostanziale di aver preso in giro milioni di persone. Questo era un giudizio di ammissibilità non di costituzionabilità”.

Una scelta politica anche per Igor Boni presidente nazionale di Radicali Italiani “La Corte ha bocciato referendum al di fuori dell’art. 75 della Costituzione. A chi ci critica dicendo che il referendum non è lo strumento giusto per decidere su un tema così importante e che lo sono le leggi approvate dal Parlamento rispondo è vero. Ma noi abbiamo presentato diversi progetti di legge che ad oggi sono in Parlamento, ma non vengono discussi. Noi però non ci fermeremo e faremo di tutto affinchè il Parlamento in questa legislatura approvi una legge sul fine vita”.

Delusione anche da parte della Cellula torinese dell’Associazione Luca Coscioni che nella scorsa estate ha raccolto oltre 40.000 mila firme sul territorio: “Questa è una sconfitta soprattutto per la democrazia, che ha impedito l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni e ha dimostrato ancora una volta che le persone sono più avanti della nostra politica. Però non ci fermeremo, come Coscioni percorreremo altre vie come le disobbedienze civili e i ricorsi giudiziari, perchè il cammino verso la legalizzazione dell’eutanasia non si ferma”.

E adesso?

Attualmente è in discussione in Parlamento il disegno di legge “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”. Il Ddl andrebbe a regolamentare quanto già deciso dalla Corte Costituzionale attraverso la sentenza 242/2019 (Cappato/ Dj Fabo), introducendo, però, ulteriori requisiti più restrittivi: la presenza di esito infausto e prossimo della patologia e la sussistenza di sofferenza fisica e psicologica (che nella sentenza Cappato sono alternative, mentre nel disegno di legge devono sussistere entrambe), oltre alla dipendenza da mezzi di sostegno vitale.

Il disegno di legge è ora in discussione alla Camera dove sono stati fatti i primi emendamenti (bocciati mercoledì 17) da parte del centro destra. La discussione riprenderà nel mese di marzo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *